Normativa degli spettacoli pirotecnici in Italia
In Italia ogni sparo richiede una licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 57 del TULPS, richiesta almeno 30 giorni prima ed eseguita da un fochino abilitato: la guida per le aziende pirotecniche.
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS) vieta all'articolo 57 di accendere fuochi d'artificio, sparare armi o lanciare razzi senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale autorità è il Questore, o il Commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente; nei comuni che ne sono privi, la licenza è rilasciata dal Sindaco. L'istanza si presenta nella maggior parte dei casi tramite il SUAP del comune o direttamente in Questura, con marca da bollo.