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Normativa

TULPS articolo 57

Definizione

In Italia, l'articolo 57 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, regio decreto 773 del 1931) vieta, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, di lanciare razzi o accendere fuochi d'artificio in un luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica. È il corrispettivo italiano della dichiarazione francese, ma in regime di autorizzazione: l'istanza si presenta alla Questura o, a seconda del comune, al sindaco, di norma con diverse settimane di anticipo, con la planimetria del sito, l'elenco degli artifici, la polizza assicurativa e la licenza di fochino del pirotecnico (articolo 101 del regolamento di esecuzione). Per i grandi eventi la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo effettua un sopralluogo. Le categorie da F1 a F4, T e P sono quelle della direttiva 2013/29/UE recepita con il decreto legislativo 123/2015.

In pratica, per il fuochista

Uno spettacolo a Ventimiglia o Torino per un cliente francese segue l'iter italiano, non il CERFA. PyroDesk adatta l'elenco delle pratiche al paese del luogo: istanza ex articolo 57, documenti attesi, autorità, termine indicativo, e conserva la licenza di fochino del partner italiano nella sua scheda subappaltatore.

Termini correlati

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