Definizione
In Italia, l'articolo 57 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, regio decreto 773 del 1931) vieta, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, di lanciare razzi o accendere fuochi d'artificio in un luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica. È il corrispettivo italiano della dichiarazione francese, ma in regime di autorizzazione: l'istanza si presenta alla Questura o, a seconda del comune, al sindaco, di norma con diverse settimane di anticipo, con la planimetria del sito, l'elenco degli artifici, la polizza assicurativa e la licenza di fochino del pirotecnico (articolo 101 del regolamento di esecuzione). Per i grandi eventi la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo effettua un sopralluogo. Le categorie da F1 a F4, T e P sono quelle della direttiva 2013/29/UE recepita con il decreto legislativo 123/2015.
In pratica, per il fuochista
Uno spettacolo a Ventimiglia o Torino per un cliente francese segue l'iter italiano, non il CERFA. PyroDesk adatta l'elenco delle pratiche al paese del luogo: istanza ex articolo 57, documenti attesi, autorità, termine indicativo, e conserva la licenza di fochino del partner italiano nella sua scheda subappaltatore.